la Legge fallimentare spiegata da Luigi Francesconi

Il commercialista Luigi Francesconi a Ravenna offre la sua consulenza in materia di economia aziendale, commerciale, fisco e finanza. È specializzato in attività di turnaround aziendali, acquisizioni e riorganizzazioni societarie, fusioni, scissioni e cessioni di società.

Il percorso della riforma della Legge fallimentare è stato lungo ed è durato diversi anni, passando anche attraverso delle variazioni del testo legislativo originario. Allo stato attuale, è in corso una profonda revisione della normativa vigente che vuole, tra le altre cose, spostare l’attenzione sulle procedure di allerta che dovrebbero precedere una fase di peggioramento della crisi aziendale in modo da evitare l’irreversibile passaggio alle procedure giudiziali.

Le procedure giudiziali previste dalla Legge fallimentare sono:

  • il fallimento
  • il concordato fallimentare
  • il concordato preventivo
  • l’amministrazione controllata
  • la liquidazione coatta amministrativa
  • gli accordi di ristrutturazione del debito

L’intervento di un esperto in valutazione di complessi aziendali, secondo la Legge fallimentare può avvenire in diversi momenti e sotto diverse modalità. Nello specifico:

  • Valutazione ex art. 14: è importante che, prima di richiedere lo stato di fallimento, sia un esperto ad effettuare una valutazione, e non l’imprenditore.
  • Relazione giurata di stima ex art. 124: nei casi di proposta di concordato fallimentare in cui non sia contemplata la totale soddisfazione dei crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, un tribunale nomina un professionista per redigere una relazione.
  • Valutazione nel contesto dei piani ex art. 67: è previsto l’intervento di un esperto per valutare la validità del piano e, in alcuni casi, i beni la cui cessione sia prevista nel piano stesso.
  • Relazione giurata con perizia di valutazione, ex art. 160: Valutazioni presentate dal debitore ai fini del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo.
  • Valutazioni ex art. 161: il debitore designa un professionista, che deve misurarsi con profili estimativi insiti nella domanda del debitore, che deve redigere una relazione da presentare insieme alla domanda di concordato preventivo.
  • Valutazione di cui all’art. 182 bis: anche gli accordi di ristrutturazione dei debiti possono fondarsi sulla cessione dei beni, e sono quindi soggetti a una stima.
  • 87: la valutazione dei beni inventariati richiede molte volte l’intervento di uno specialista in valutazioni.
  • 104 bis: sono richieste delle valutazioni specialistiche per stabilire il valore economico dell’azienda, da cui dipende il canone di locazione dell’azienda stessa.
  • 105: solo una valutazione professionale può decidere se l’azienda vada ceduta completamente oppure scissa in diversi rami.
  • 172: in caso di concordato preventivo, ad assistere il commissario giudiziale nella redazione dell’inventario dei beni potrebbe essere necessario un supporto specialistico.
  • 182: può essere necessaria una valutazione specialistica dei beni nella fase liquidatoria del concordato con cessione di beni.